Il nostro Statuto
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Dicono di Noi

Il nostro Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione denominata“ Compagnia d'arme XIII Secolo” con sede a Rieti in Via Cicchetti 5.
Essa ha un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza.

Art. 2 – Carattere dell'associazione
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è cenacolo culturale, è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c. .

Art. 3 – Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è illimitata.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative culturali atte a :
- Creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura delle discipline marziali europee nel senso che si intende far conoscere le filosofie di pensiero, le discipline di difesa del tempo, la propria storia, la cultura militare del medioevo, le qualità e le applicazioni utili all'uomo;
- Promuovere lo studio e la ricerca sulle tecniche di combattimento applicate alla vita mondana, sulle qualità e dell'uomo militare medievale con particolare riferimento al campo della disciplina e dell'insegnamento ai soci, dell'apprendimento della storia in maniera divertente e visiva da parte degli spettatori, della gastronomia del tempo e di qualsiasi altro settore utile all'uomo;
- Studiare ed approfondire le tradizioni popolari, gli usi, le abitudini collegate all'arte del combattimento in tutti i paesi europei ed extra europei;
- Valorizzare ogni forma di espressione artistica (letteratura, cinema, TV, giornalismo, pittura, scultura, ecc.) direttamente e o indirettamente collegata o collegabile alla “Cultura delle arti marziali europee”.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” organizza convegni, tavole rotonde, corsi di cucina, di botanica, di agricoltura e di ogni altro tipo compresi corsi di formazione professionale.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” cura la pubblicazione di libri, riviste, trasmissioni televisive ed ogni altra iniziativa di comunicazione di massa.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” organizza spettacoli di vario genere, rassegne musicali e cinematografiche, meeting di studio anche con autonome strutture di circuito.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” gestisce in prima persona iniziative anche economiche che ritiene utili al proprio scopo sociale, compresa la vendita per corrispondenza.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” potrà creare su tutto il territorio nazionale “ delegazioni accademiche” rappresentate da “Delegati Accademici”
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” potrà tutelare, approfondire e diffondere la “cultura del Medioevo” attraverso la ricerca sistematica di produttori ed operatori economici che gli dedicano particolari attenzioni, segnalandoli come “locali amici” o “raccomandati dalla Compagnia d'arme XIII Secolo”.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

FINANZE E PATRIMONIO
Art. 5 – Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6 – Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dal consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di enti pubblici e da altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- dai residui attivi. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 – Destinazione del patrimonio sociale
All'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo”è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
L'adesione all'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
Art. 10 – Esercizio finanziario
L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da presentare all'approvazione dell'assemblea.
Nei quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 11 – Distribuzione di utili
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.

SOCI
Art. 12 - Requisiti dei soci
L'iscrizione all'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è aperta a tutti, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti; possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici.
L'elenco dei soci dell'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.

Art. 13 – Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.
Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:
- i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza);
- l'eventuale attività svolta;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
- l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione e ne da comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta.
La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi.
Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo, pena l'esclusione.
I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'Associazione.

Art. 14 – Categorie di soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a. Soci “Accademici Fondatori”: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;
b. Soci “Accademici Aspiranti Maestri”: coloro che, pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'associazione, concorrono al raggiungimento degli scopi sociali. Dopo una anzianità non inferiore a 13 mesi e non superiore a 24 mesi sono ammessi fa i Soci “Maestri Accademici” su delibera del Consiglio Nazionale d'Accademia.
c. Soci “Maestri Accademici”: coloro che hanno raggiunto un'anzianità tale da farli considerare esperti e sicuri portatori della “cultura della compagnia”. L'anzianità richiesta non deve essere mai inferiore a 13 mesi consecutivi né superiore a 24, sempre consecutivi. Il riconoscimento dei “ Maestri Accademici” è deliberato dal Consiglio Nazionale d'Accademia dopo l'esame del curriculum del richiedente;
d. Soci “Accademici Honoris Causa”: sono nominati dal Consiglio Nazionale d'Accademia fra quelle persone che si sono particolarmente distinte per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
Tutti i Soci, quale che sia la categoria, godono in tutte le riunioni dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 15 – Doveri dei soci
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Tutti i soci, tranne i Soci “Accademici Honoris Causa” sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuo.
L'ammontare del contributo associativo è determinato annualmente dal “Consiglio Nazionale d'Accademia”
I nuovi associati dovranno pagare il contributo al momento in cui fanno domanda di adesione e successivamente allo scadere di 12 mesi per i Soci “Maestri Accademici” l'anno sociale ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 Dicembre essi sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 30 Gennaio di ogni anno.
Gli Associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro la scadenza prevista, sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento del contributo associativo sopra descritto entro sei mesi dalla data scadenza.

Art. 16 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:
- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di comportamento contrario alle finalità dell'associazione o di trasgressione alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- Per decesso;
- Per ritardato pagamento dei contributi oltre due mesi
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per iscritto all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere al collegio dei probiviri mediante raccomandata inviata al presidente nazionale dell'Associazione.
Il recesso ha effetto ala fine dell'anno sociale in corso.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Art. 17 – Organi

Organi dell'associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio Nazionale d'Accademia;
- Il presidente nazionale;
- Il collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA
Art. 18 – Partecipazione all'Assemblea
L'associazione ha nell'assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.
L'Assemblea viene convocata dal Consiglio d'Accademia nella sede dell'Associazione o altrove.
L'Assemblea deve riunirsi almeno due volte all'anno: per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali e per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 19 – Compiti dell'assemblea
L'assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:
a. sulle linee guida dell'attività sociale;
b. sulla relazione annuale del presidente;
c. sul bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
d. sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
e. sul bilancio preventivo dell'esercizio sociale;
f. sull'elezione del presidente e degli organi direttivi ed amministrativi dell'associazione;
g. sull'ammontare della quota di ammissione e della quota annuale, nonché sulla penale per i ritardati versamenti;
h. sull'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
i. su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia.
L'assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:
a. sulle modifiche dello statuto sociale;
b. sulle proposte di scioglimento del consiglio direttivo;
c. sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio;
e. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal comitato di garanzia.

Art. 20 – Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dal presidente, mediante invito per lettera indirizzata a tutti i soci, e o tramite e –mail contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 21 – Costituzione dell'assemblea
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.
Ogni aderente, per il quale sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 22 – Deliberazioni dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza, dal vice presidente dell' Associazione e, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto fra i presenti; delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 23 – Forma di votazione dell'assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; l'elezione alle cariche sociali avviene sempre per scrutinio segreto.

CONSIGLIO NAZIONALE D'ACCADEMIA
Art. 24 – Compiti del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:
a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
c. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio;
e. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
i. nominare il vice presidente;
j. nominare il segretario;
k. redigere l'eventuale regolamento interno. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 25 – Composizione del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 4 (quattro) membri nominati dall'assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci.
Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale che ha anche le funzioni di Tesoriere.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purchè meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Il Consiglio Nazionale determina le modalità dell'erogazione delle spese per la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione.
Non risponde delle obbligazioni assunte dalle delegazioni Accademiche o dei locali amici. Tali organismi territoriali ne rispondono autonomamente con i propri fondi e con i propri organismi dirigenti.

Art. 26 – Riunione del consiglio direttivo
Il Consiglio Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o telefonico, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio Nazionale si riunisce nella sede dell'Associazione, o altrove.
Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale dovranno essere invitati i membri del comitato di garanzia e del collegio dei revisori dei conti, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

PRESIDENTE
Art. 27 – Compiti del presidente
Il presidente del Consiglio Nazionale d'Accademia dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ed anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo per questi la ratifica del Consiglio Nazionale.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Ha i seguenti compiti:
a. assicurare il buon funzionamento dell'associazione;
b. verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
c. controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
d. valutare le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al consiglio;
e. firmare gli atti dell'associazione;
f. convocare l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;
g. presentare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 28 – Elezione del presidente
Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura in un quinquennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

SEGRETARIO
Art. 29 – Compiti del segretario nazionale tesoriere
Il segretario, nominato con deliberazione del consiglio nazionale, in particolare:
a. organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal presidente;
c. collabora con il presidente e con il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione;
d. compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Nazionale;
e. svolge tutte le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi;
f. cura la gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.


Art. 32 – Gratuità delle cariche associative
Tutte le cariche associative vengono svolte a titolo gratuito.

LE CONVENZIONI
Art. 33 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione ”Compagnia d'arme XIII Secolo” ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Nazionale. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 34 – Stipulazione della convenzione
La convenzione approvata dal Consiglio Nazionale è stipulata dal Presidente della ” Compagnia d'arme XIII Secolo” che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 35 – Attuazione della convenzione
Il Consiglio Nazionale delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 36 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra la ” Compagnia d'arme XIII Secolo” ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati ai sensi delle leggi e delle normative vigenti.

Art. 37– Collaboratori di lavoro autonomo e professionale
La ”Compagnia d'arme XIII Secolo” può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l'associazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge e dalla normativa vigente.

Art. 38 – Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni
La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza esclusiva del Presidente Nazionale.

LA RESPONSABILITA'
Art. 39 – Responsabilità dell'associazione
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 40 – Assicurazione dell'associazione
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della associazione stessa.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 41 – Rapporti con enti e soggetti privati
L'Associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 42 – Rapporti con enti e soggetti pubblici
L'associazione “Compagnia d'arme XIII Secolo” coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

DURATA E SCIOGLIMENTO
Art. 43 – Durata
La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 44 – Scioglimento e liquidazione
L'associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di volontariato o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE
Art. 45 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.
Il suo lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI E GENERALI
Art. 46 – Rinvio
Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ovvero al successivo regolamento che sarà redatto dal Consiglio Nazionale d'Accademia ed approvato dalla prima assemblea dei soci.
Fino a quando tale regolamento non sarà approvato il Consiglio nazionale d'Accademia adotterà tutti i provvedimenti necessari per la esecuzione del presente Statuto e tali provvedimenti saranno vincolanti per tutti gli associati.